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Crowdfunding immobiliare, guadagnare con gli immobili
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Scopriamo quali sono le principali novità introdotte dal nuovo Regolamento Europeo 2020/1503 relativo ai fornitori europei di crowdfunding per le imprese.

In questa pagina troverai le principali novità introdotte dal Regolamento, dunque, leggi con attenzione e, qualora avessi dei dubbi o volessi approfondire qualche argomento, non esitare a contattarci alla mail info@rendimentoetico.it.


1.     Valutazione dei potenziali investitori: classificazione e tutele aggiuntive

Il Regolamento Europeo ha introdotto approfondite modalità di valutazione dei potenziali investitori che Rendimento Etico ha immediatamente attuato al fine di tutelare tutti gli utenti della Piattaforma. Di seguito tutte le novità.

1.1. Test di valutazione delle conoscenze del potenziale investitore ai sensi dell’art. 21 del Regolamento (UE) 2020/1503

Affinché si possa investire in uno dei progetti presentati in piattaforma, il Nuovo Regolamento impone l’obbligo di classificare gli investitori in base alle loro conoscenze in tema di investimenti e di mercato immobiliare.

Tale obbligo viene assolto da Rendimento Etico attraverso la richiesta, al potenziale investitore, di compilare il cosiddetto test di valutazione delle conoscenze che serve a verificare che l’utente possieda il livello di esperienze e conoscenze necessario per comprendere i rischi associati all’investimento.

Il questionario è composto da semplici domande alle quali l’utente dovrà rispondere tenendo conto della sua esperienza (accademica, di formazione e/o lavorativa), degli obiettivi di investimento e della sua situazione finanziaria.

In base al risultato, gli investitori verranno profilati secondo due categorie:

a.   investitori sofisticati;

b.   investitori non sofisticati.

Ogni investitore potrà ripetere il test una volta all’anno. In ogni caso, il questionario avrà una validità di due anni, alla scadenza dei quali, riceverà una richiesta da Rendimento Etico con l’invito alla ricompilazione.

La qualificazione di non sofisticato non impedirà all’investitore di operare in Piattaforma, ma prevederà ulteriori approfondimenti circa la capacità di valutare i rischi connessi all’investimento.

a.   Investitore sofisticato

É l’utente con una comprovata esperienza nel mondo finanziario che ha le capacità economiche per valutare le perdite che potrebbe sostenere. Pertanto, è consapevole dei rischi connessi all’investimento in progetti di crowdfunding e quindi capace di effettuare tutte le valutazioni circa l’importo del suo investimento e la potenziale perdita connessa.

Potrà dunque investire, fin da subito, nei progetti pubblicati in piattaforma e, se desidera, potrà effettuare anche una simulazione facoltativa che gli consentirà di conoscere qual è l’importo massimo che la piattaforma consiglia di investire, che corrisponde al 10% del suo patrimonio netto. Tale dato viene calcolato sulla base di specifici criteri indicati dalla normativa.

b.  Investitore non sofisticato

É l’utente che potrà comunque investire sulla Piattaforma, ma potrebbe essere limitato rispetto all’importo del singolo investimento in quanto non pienamente consapevole dei rischi.

Al fine di mettere l’investitore non sofisticato nelle condizioni di poter valutare quale cifra investire, come richiesto dal Regolamento Europeo, gli verrà chiesto di effettuare anche una simulazione che gli consentirà di calcolare la capacità di sostenere eventuali perdite, determinata in misura pari al 10% del suo patrimonio netto sulla base di specifici criteri indicati dalla normativa.

Il Regolamento prevede che il patrimonio netto venga calcolato in base alla seguente formula:

patrimonio netto = (reddito annuo netto) + (totale delle attività liquide) - (impegni finanziari annui)

Tieni presente due aspetti fondamentali:

1. Il reddito annuo netto totale corrisponde alla somma dei redditi da lavoro, degli interessi su depositi bancari o su altri strumenti di debito, pagamenti di dividendi e dei redditi da beni immobili, al netto dei costi e degli oneri connessi, nonché dei contributi sociali e delle imposte.

2. Rispetto alle attività liquide, così come indicato nel Regolamento Europeo, non verranno presi in considerazione:

a) beni immobili;
b) importi versati in favore di uno schema pensionistico aziendale o professionale;
c) azioni di società che non sono liberamente rimborsabili o trasferibili, inclusi investimenti di crowdfunding precedenti.”

Il risultato della simulazione metterà a disposizione dell’investitore tre specifici dati:

1.   Il suo patrimonio netto, cioè la differenza tra il valore di tutto ciò che l’investitore possiede e quello che deve;

2.   L’importo pari al 10% del suo patrimonio netto;

3.   L’importo pari al 5% del suo patrimonio netto.

Esempio:

Valore di ciò che l’utente possiede quindi, reddito annuo netto (redditi da lavoro, reddito da beni immobili etc.) + attività liquide (prodotti di risparmio, azioni etc.) è uguale a 100.000,00 €

Valore delle passività dell'investitore (mutui, fidi, finanziamenti, altri debiti): è uguale a 20.000,00€

Patrimonio Netto = 100.000,00 € - 20.000,00 € = 80.000,00 €

 

I suddetti dati numerici potranno essere condivisi o meno con la Piattaforma:

1.   Se condivisi, avranno validità di un anno, scaduto tale termine, il potenziale investitore dovrà ripetere la simulazione. Tali dati non verranno condivisi con terze parti e trattati nel rispetto della normativa privacy

2.   Al contrario, il potenziale investitore potrebbe decidere di valutare in autonomia i dati e di non condividerli con Rendimento Etico.

La decisione di non condividere il risultato impatterà esclusivamente sul limite dell’importo massimo che un investitore non sofisticato potrà effettuare senza sottoporsi a uno specifico test di valutazione del rischio legato agli investimenti immobiliari.

 

1.2. Test di valutazione dei rischi specifici legati agli investimenti immobiliari

Qualora un investitore non sofisticato, decidesse di investire un importo superiore alla cifra più alta tra 1.000 e il 5% del suo patrimonio netto, dovrà sottoporsi al test di valutazione dei rischi specifici legati agli investimenti immobiliari.

Il test è composto da sei domande e per superarlo dovrà rispondere correttamente ad almeno cinque di queste, ottenendo una valutazione positiva circa la conoscenza dei rischi specifici legati all’investimento che vuole effettuare e gli verrà dunque consentito di investire la cifra prescelta. La valutazione verrà ritenuta valida per un anno dalla data del risultato dunque, qualora l’investitore decidesse di investire nei successivi 12 mesi, potrà farlo indicando l'importo desiderato senza incorrere in limitazioni.

Qualora invece non riuscisse a superare il test, potrà comunque investire, ma dovrà selezionare una cifra inferiore rispetto a quella massima consentita dal Regolamento.

L’investitore non sofisticato potrà conoscere tale soglia in base alla condivisione dei risultati del simulatore con la piattaforma.

Se l’investitore non sofisticato non ha condiviso il dato del patrimonio netto e non supera il test di valutazione dei rischi, la cifra massima che potrà investire sarà pari a 1.000,00 euro per ogni singolo investimento.

Se l’investitore non sofisticato ha condiviso il dato del patrimonio netto e non supera il test di valutazione dei rischi, la cifra massima che potrà investire sarà pari al 5% del suo patrimonio netto per ogni singolo investimento.

L’importanza della condivisione del dato del patrimonio netto è importante nei casi in cui il 5% del patrimonio netto dell’investitore fosse superiore a 1.000 euro: in questo caso, infatti, il limite al singolo investimento imporrebbe un importo più basso di quello effettivamente valutabile dall’investitore.

L’investitore potrà visionare l’importo massimo consentito all’atto dell’investimento e all’interno della sua dashboard nella sezione “Le tue simulazioni”.

 

1.3. Periodo di riflessione riservato agli utenti non sofisticati

Gli utenti non sofisticati, vista la protezione accordata dalla normativa circa il loro limitato livello di esperienze e conoscenze in materia di rischi associati all’investimento, una volta effettuato un investimento, avranno a disposizione 4 giorni solari per revocarlo.

Il termine dei 4 giorni partirà dalla conferma dell’investimento. L’investitore troverà il pulsante “REVOCA” accedendo alla dashboard personale e rivedendo le specifiche dell’investimento che vuole revocare."

 

2. Informazioni agli investitori

La nuova normativa regola anche il flusso di informazioni tra investitori e piattaforma di crowdfunding. Nella specifica sezione del sito, saranno consultabili i termini e condizioni di utilizzo della piattaforma e ti saranno inviate tutte le informazioni sui servizi con comunicazioni chiare e trasparenti.

 

3. Novità nel processo di valutazione dei progetti

All’interno della scheda di ogni progetto, sarà disponibile oltre alla consueta documentazione tecnica, legale ed imprenditoriale, anche un documento contenente le informazioni chiave sull’investimento ( Key Investment Information Sheet, c.d. KIIS).

Il KIIS verrà compilato dai Titolari di progetto e messo a disposizione dei potenziali investitori attraverso la Piattaforma. Tale scheda standardizzata conterrà tutte le informazioni e i potenziali rischi legati allo specifico investimento al quale si riferisce.

Allo stesso modo, anche i processi di valutazione dei progetti e delle società si sono evoluti per essere conformi alla normativa europea.

Rendimento Etico valuterà i progetti secondo un rigoroso iter che consta di tre diversi fasi:

1.     una prima istruttoria, effettuata da un organo interno, rispetto alla documentazione prodotta e alla completezza della stessa;

2.     la vera e propria valutazione della documentazione prodotta dal potenziale Titolare di Progetto al fine di valutare “sulla carta” la potenzialità dello stesso, sia in termini economici che tecnici. Tale valutazione è demandata a un Comitato Tecnico Esterno composto da esperti e/o professionisti del settore, terzi e imparziali rispetto a Rendimento Etico, con specifiche competenze in materia;

3.     Ammissione alla pubblicazione del progetto in piattaforma. Tutti i progetti analizzati dal Comitato Tecnico Esterno, sia quelli valutati positivamente o quelli rigettati, saranno visionati dal Consiglio di Amministrazione (c.d C.d.A) di Rendimento Etico. Il C.d.A. non potrà in alcun modo modificare e/o influenzare il parere del Comitato Tecnico Esterno e delibererà per la pubblicazione.

 

4. Bacheca elettronica c.d. marketplace

La bacheca elettronica sarà uno spazio virtuale messo a disposizione degli utenti che darà la possibilità, a chi ha già investito in un determinato progetto, di rivendere il proprio investimento senza attendere la restituzione del capitale e degli interessi da parte del Titolare del Progetto.

L’investitore interessato alla vendita, pubblicherà l’annuncio all’interno della bacheca impostando la durata dello stesso e il prezzo di vendita. Quest’ultimo non potrà mai essere superiore a quanto inizialmente investito.

Rispetto a tale spazio, Rendimento Etico non avrà alcuna influenza, permetterà esclusivamente l’incontro tra domanda e offerta.

La bacheca elettronica sarà online a breve.

 

5. Trattamento dei reclami

Il Regolamento Europeo ha imposto anche la proceduralizzazione dei reclami rivolti alla Piattaforma.

Rendimento Etico ha dunque istituito una specifica procedura che è possibile consultare al seguente link

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